Nella serata di martedí 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio, che entra immediatamente in vigore, dopo essere stato approvato la settimana precedente dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto mira a sostenere l'economia italiana per un valore complessivo di 55 miliardi di euro. Queste misure includono un Ecobonus pari al 110% per le spese sostenute nell´ambito di maxi-interventi, anche in combinazione con l´installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Una manovra pensata per rilanciare gli investimenti nel settore edilizio e favorire l´occupazione, con una particolare attenzione rivolta alle misure di efficienza energetica. Vediamo i dettagli.
Le persone fisiche che non esercitano attivitá professionale o di impresa possono richiedere l´applicazione dell´ecobonus al 110% per condomini e per le singole unitá immobiliari adibite a prima casa.
Con il Decreto Rilancio si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Nel testo è specificato inoltre che “Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta”.
La detrazione fiscale al 110% si applica anche per l´installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo se eseguiti congiuntamente ad un intervento cosiddetto trainante:
1. Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con un tetto massimo di spesa pari a € 60.000 (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)
2. Intervento sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con un tetto massimo di spesa pari a € 30.000 (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)
3. Intervento sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con un tetto massimo di spesa pari a € 30.000
L´installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete beneficia quindi a pieno titolo della detrazione fiscale al 110%, in combinazione con uno dei tre interventi trainanti o di sicurezza antisismica dell'edificio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, e comunque entro il limite di € 2.400 per kW di potenza nominale dell´impianto.
Se l´installazione non dovesse essere abbinata a uno degli interventi trainanti, ma a lavori di ristrutturazione o nuova costruzione, il tetto di spesa per il fotovoltaico si abbassa a € 1.600 per kW di potenza nominale.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo alle stesse condizioni previste per l´impianto fotovoltaico, negli stessi limiti di importo complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
La detrazione al 110% si applica anche per l´installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Una condizione essenziale richiesta dal decreto è che il lavoro svolto garantisca un aumento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se ciò non è possibile, di raggiungere la classe energetica piú alta. A tal scopo sarà richiesto di dimostrare l’attestato di prestazione energetica (APE).
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Qui trovi il link al decreto.